(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana 
                    n. 45 dell'11 novembre 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
    la seguente legge: 
 
                              Preambolo 
 
    Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; 
    Visto l'art. 4, comma 1, lettera e) e lettera z), dello Statuto; 
    Visto l'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537  (Interventi
correttivi di finanza pubblica); 
    Visto l'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59); 
    Visto l'art. 14 della legge regionale 26  novembre  1998,  n.  85
(Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e
dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi
sociali, istruzione  scolastica,  formazione  professionale,  beni  e
attivita' culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112); 
    Visto l'art. 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006,  n.  4  (Misure
urgenti in materia di organizzazione e funzionamento  della  pubblica
amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 9  marzo
2006, n. 80. 
    Considerato quanto segue: 
      1. Le procedure di accertamento sanitario della  condizione  di
disabilita', attualmente espletate da una pluralita'  di  commissioni
mediche presso le aziende unita' sanitarie locali (USL),  necessitano
di un intervento di semplificazione che contribuisca a  rendere  piu'
rapidi   i   tempi   dell'accertamento   sanitario   finalizzato   al
riconoscimento della disabilita'. 
      2. L'obiettivo della semplificazione richiede l'unicita'  della
commissione di  accertamento  presso  l'azienda  USL,  in  cui  siano
presenti le professionalita' adeguate alla  valutazione  dei  singoli
casi,  nonche'  l'unicita'  della  domanda  di  riconoscimento  della
disabilita', che viene presentata in forma contestuale per  l'accesso
alle provvidenze economiche ed agli altri  benefici  di  legge;  tale
scopo e' perseguibile anche  nelle  more  dell'attuazione  di  quanto
previsto dall'art. 20, comma 3, del recente decreto-legge  1º  luglio
2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche'  proroga  di  termini),
convertito, con modificazioni, dalla legge 2  agosto  2009,  n.  102,
vale a dire l'unificazione delle domande volte ad  ottenere  benefici
presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS). 
      3.  Al  fine  di  accelerare  i  tempi  di  espletamento  della
procedura  e  di  evitare  la  prassi  della  sospensione  automatica
dell'erogazione  di  provvidenze  economiche  nel  caso  di  soggetti
disabili dichiarati rivedibili, si rende necessario stabilire termini
brevi per l'effettuazione della visita di revisione sulla  permanenza
della disabilita'. 
      4. Il rigoroso rispetto dei tempi stabiliti per l'effettuazione
delle visite e per l'erogazione dei benefici  di  legge  richiede  la
predisposizione di procedure informatizzate per la  trasmissione  dei
verbali di accertamento sanitario tra gli enti competenti in materia. 
    Si approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
                            O g g e t t o 
 
    1. La presente legge  disciplina  la  procedura  di  accertamento
sanitario della condizione di disabilita' di competenza delle aziende
unita'  sanitarie  locali   (USL),   ferme   restando   le   funzioni
dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e dei comuni
disciplinate  dalla  normativa  vigente  in   materia   di   verifica
dell'accertamento  sanitario  effettuato  dalle  aziende  USL  e   di
concessione ed erogazione delle provvidenze  economiche  e  di  altri
benefici. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 20 del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche'
proroga di termini), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2009, n. 102, e nei relativi provvedimenti attuativi. 
    2.  La  condizione  di  disabilita'  comprende:   lo   stato   di
invalidita', cecita' e sordita' civili, la condizione di handicap  di
cui  alla  legge  5  febbraio  1992,   n.   104   (Legge-quadro   per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate), la condizione per il collocamento mirato al lavoro  di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto  al  lavoro
dei disabili),  la  condizione  per  l'attivazione  dell'integrazione
scolastica di  cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 23 febbraio 2006, n. 185 (Regolamento  recante  modalita'  e
criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in  situazione
di handicap, ai sensi dell'art. 35, comma 7, della legge 27  dicembre
2002, n. 289). 
    3. Mediante la procedura di cui al comma 1, e' attestata inoltre,
ove richiesta, la condizione di disabilita' ai fini del conseguimento
del contrassegno  invalidi  di  cui  all'art.  381  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento  di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), ed ai fini
dell'esenzione dalla tassa automobilistica regionale di cui  all'art.
8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica).