(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 45 dell'11 novembre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Preambolo Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera e) e lettera z), dello Statuto; Visto l'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica); Visto l'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59); Visto l'art. 14 della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attivita' culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112); Visto l'art. 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Considerato quanto segue: 1. Le procedure di accertamento sanitario della condizione di disabilita', attualmente espletate da una pluralita' di commissioni mediche presso le aziende unita' sanitarie locali (USL), necessitano di un intervento di semplificazione che contribuisca a rendere piu' rapidi i tempi dell'accertamento sanitario finalizzato al riconoscimento della disabilita'. 2. L'obiettivo della semplificazione richiede l'unicita' della commissione di accertamento presso l'azienda USL, in cui siano presenti le professionalita' adeguate alla valutazione dei singoli casi, nonche' l'unicita' della domanda di riconoscimento della disabilita', che viene presentata in forma contestuale per l'accesso alle provvidenze economiche ed agli altri benefici di legge; tale scopo e' perseguibile anche nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 20, comma 3, del recente decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2009, n. 102, vale a dire l'unificazione delle domande volte ad ottenere benefici presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS). 3. Al fine di accelerare i tempi di espletamento della procedura e di evitare la prassi della sospensione automatica dell'erogazione di provvidenze economiche nel caso di soggetti disabili dichiarati rivedibili, si rende necessario stabilire termini brevi per l'effettuazione della visita di revisione sulla permanenza della disabilita'. 4. Il rigoroso rispetto dei tempi stabiliti per l'effettuazione delle visite e per l'erogazione dei benefici di legge richiede la predisposizione di procedure informatizzate per la trasmissione dei verbali di accertamento sanitario tra gli enti competenti in materia. Si approva la presente legge: Art. 1 O g g e t t o 1. La presente legge disciplina la procedura di accertamento sanitario della condizione di disabilita' di competenza delle aziende unita' sanitarie locali (USL), ferme restando le funzioni dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e dei comuni disciplinate dalla normativa vigente in materia di verifica dell'accertamento sanitario effettuato dalle aziende USL e di concessione ed erogazione delle provvidenze economiche e di altri benefici. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 20 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2009, n. 102, e nei relativi provvedimenti attuativi. 2. La condizione di disabilita' comprende: lo stato di invalidita', cecita' e sordita' civili, la condizione di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), la condizione per il collocamento mirato al lavoro di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), la condizione per l'attivazione dell'integrazione scolastica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185 (Regolamento recante modalita' e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'art. 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289). 3. Mediante la procedura di cui al comma 1, e' attestata inoltre, ove richiesta, la condizione di disabilita' ai fini del conseguimento del contrassegno invalidi di cui all'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), ed ai fini dell'esenzione dalla tassa automobilistica regionale di cui all'art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).